Studio Legale
avv. Angelo Coccìa
Patrocinio in Cassazione, avanti al Tribunale della Rota Romana e al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Civile - Penale - Canonico
Scioglimento in favore della fede
NORME
per istruire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale
in favore della fede
PARTE I
art. 1. - II matrimonio contratto dalle parti, delle quali almeno una non sia battezzata, può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede, purché il matrimonio stesso non sia stato consumato dopo che ambedue i coniugi hanno ricevuto il battesimo.
art. 2. - Spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede esaminare i singoli casi e, se ricorrono le condizioni, presentare al Sommo Pontefice la domanda per chiedere la grazia.
art. 3 - Il Vescovo diocesano e gli equiparati a lui nel diritto, o il Vescovo eparchiale. hanno la competenza per istruire il processo.
art. 4 - Per la concessione della grazia dello scioglimento del vincolo si richiede che al momento della concessione:
1° non ci sia nessuna possibilità di ristabilire la convivenza coniugale:
2° la parte richiedente non sia stata causa colpevole, esclusiva o prevalente, del naufragio della convivenza coniugale, né la parte con la quale si devono contrarre o convalidare le nuove nozze non abbia provocato per propria colpa la separazione dei coniugi.
art. 5. - § 1. La parte cattolica, se intende contrarre o convalidare un nuovo matrimonio con una persona non battezzata o battezzata non cattolica, dichiari di essere pronta a rimuovere i pericoli di venir meno alla fede e la parte acattolica dichiari di essere disposta a lasciare alla parte cattolica la libertà di professare la propria religione e di battezzare ed educare cattolicamente i figli.
§ 2. La grazia di scioglimento è concessa soltanto se questa dichiarazione scritta sarà firmata per accettazione da ambedue le parti.
art. 6. - II processo non può essere istruito per lo scioglimento del vincolo di un matrimonio che sia stato contratto o convalidato dopo l'ottenimento di scioglimento in favore della fede di un precedente matrimonio, ne può essere ammesso ad esame presso la Congregazione per la Dottrina della Fede.
art. 7. - § 1. La domanda per lo scioglimento del vincolo di un matrimonio non-sacramentale contratto con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto può essere presentata al Sommo Pontefice se la parte cattolica intende contrarre nuove nozze con una persona battezzata.
§ 2. Nello stesso caso si può presentare la domanda al Sommo Pontefice se la parte non battezzata intende ricevere il battesimo e celebrare nuove nozze con una parte battezzata.
§ 3. Il vescovo non inoltri alla Congregazione per la Dottrina della Fede le richieste se ci fosse un prudenziale dubbio sulla sincerità della conversione della parte richiedente o della parte promessa in matrimonio, benché una delle due o ambedue abbiano ricevuto il battesimo.
art. 8. - Quando trattasi di un matrimonio che sarà celebrato da un catecumeno, le nozze siano rinviate a dopo il battesimo: se ciò non fosse possibile per gravi cause, si abbia la certezza morale dell'imminente ricevimento del battesimo.
art. 9. - Ogni volta che ci sono difficoltà specifiche sul modo in cui la parte richiedente intenda onorare i suoi obblighi verso il coniuge precedente e gli eventuali figli, o si dovesse temere uno scandalo dalla concessione della grazia, il Vescovo consulti la Congregazione.
art. 10. - Sia nel processo presso il vescovo sia nell'esame presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, se si dubitasse positivamente per qualche fondato motivo circa la validità del matrimonio stesso per il quale è stato chiesto lo scioglimento, le domande siano presentate al romano pontefice facendo esplicita menzione di tale dubbio.
PARTE II
art. 11. - § 1. Il Vescovo istruisca il processo o personalmente o conferendone l'incarico ad un istruttore scelto fra i giudici del tribunale o fra persone da lui stesso approvate per tale ufficio, con l'assistenza di un notaio e l'attiva partecipazione di un difensore del vincolo.
§ 2. Tale conferimento dev'essere fatto per iscritto e di esso deve constare espressamente negli atti.
art. 12. - § I. Le asserzioni devono essere provate a norma di legge, sia con documenti sia con deposizioni di testimoni degni di fede.
§ 2. Nella fase istruttoria siano ascoltati ambedue i coniugi.
§ 3. Alle dichiarazioni delle parti non si può riconoscere il valore di prova piena, se non sono corroborate da altri elementi dai quali si possa trarre una certezza morale.
art. 13. - § 1. I documenti presentati, sia in originale sia in copia autentica, devono essere convalidati dal notaio.
§ 2. I documenti da inviare alla Congregazione per la Dottrina della Fede siano integri e per di più in copia convalidata dal notaio del Vescovo.
art. 14. - § 1. L'interrogatorio delle parti e dei testimoni viene svolto dal giudice istruttore, in presenza del difensore del vincolo e con l'assistenza del notaio.
§ 2. Il giudice istruttore esiga dalle parti e dai testimoni il giuramento di dire la verità o della verità di quanto affermato; se qualcuno si rifiutasse di emetterlo, sia ascoltato anche senza giuramento.
§ 3. L'istruttore interroghi le parti e i testimoni secondo un questionario preparato in precedenza da lui stesso o dal difensore del vincolo; se il caso lo richiedesse, può aggiungere altre domande.
§ 4. Le risposte devono essere firmate dalla parte, dall'istruttore stesso come pure dal notaio.
art. 15. - § 1. Se una delle due parti o un testimone si rifiutasse o non avesse la possibilità di comparire e deporre alla presenza dell'istruttore, le loro dichiarazioni possono essere raccolte alla presenza di un notaio o in qualunque altro modo legittimo, purché consti della loro genuinità e autenticità.
§ 2. L'assenza dal processo di una delle due parti, dichiarata a norma di legge, deve risultare dagli atti.
art. 16. - § 1. L'assenza del battesimo in uno dei due coniugi va dimostrata in modo tale da togliere ogni prudenziale dubbio.
§ 2. Si ascoltino i testimoni, prendendo in considerazione la credibilità dei medesimi, per quanto risulti fra i genitori e consanguinei della parte non battezzata, o coloro che nel periodo dell'infanzia hanno vissuto insieme ad essa e hanno conosciuto tutto lo svolgersi della sua vita.
§ 3. I testimoni devono essere interrogati non solo sull'assenza del battesimo, ma anche sulle circostanze e indizi, dai quali appaia probabile che il battesimo non fu conferito.
§ 4. Si deve provvedere anche a controllare i registri dei battezzati nei luoghi in cui risulta che la parte che si dice non battezzata ha trascorso gli anni dell'infanzia, soprattutto nelle chiese che essa eventualmente avesse frequentato o nella chiesa in cui ha celebrato il matrimonio.
§ 5. Se il matrimonio fu celebrato con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, il giudice istruttore acquisisca agli atti le copie della dispensa come anche dell'interrogatorio prematrimoniale.
art. 17. - § 1. Se nel periodo in cui viene chiesta la grazia dello scioglimento il coniuge non battezzato riceve il battesimo, si deve svolgere un'indagine circa la eventuale coabitazione avuta dopo il battesimo; su questo siano sentiti anche dei testimoni.
§ 2. Siano interrogate le stesse parti in causa per sentire se dopo la separazione abbiano avuto tra loro qualche relazione e di che tipo, e soprattutto se hanno avuto rapporti coniugali completi.
art. 18. - § 1. Il giudice istruttore raccolga informazioni circa lo stato di vita dell'altra parte, e non ometta di precisare se essa dopo il divorzio ha attentato nuove nozze.
§ 2. Interroghi le parti e i testimoni circa la causa della separazione o del divorzio, cosicché sia manifesto di chi sia stata la colpa della rottura del matrimonio o dei matrimoni.
art. 19. - § 1. Dev'essere presentata copia del decreto di divorzio o della sentenza di nullità civile delle parti.
§ 2. Qualora ci fossero, devono essere presentate le copie del decreto di divorzio o della sentenza di nullità civile e il dispositivo della sentenza canonica di nullità del matrimonio o di qualsiasi matrimonio attentato dall'uno o dall'altro promesso sposo.
art. 20. - § 1. Il giudice istruttore precisi se la parte richiedente ha avuto dei figli e in che modo abbia provveduto o intenda provvedere, secondo le leggi e le proprie possibilità, all'educazione religiosa della prole stessa.
§ 2. L'istruttore deve interrogare anche circa gli obblighi morali o civili nei confronti del primo coniuge e circa l'eventuale prole avuta.
art. 21. - § 1. La parte richiedente o promessa in matrimonio, se si fosse convertita e avesse già ricevuto il battesimo, dev'essere interrogata circa il tempo e l'intenzione nel ricevere il battesimo.
§ 2. Sulle motivazioni che sono state la causa del battesimo dev'essere interrogato anche il parroco, soprattutto circa la consapevolezza delle parti.
art. 22. - § 1. Negli atti si faccia una relazione esplicita della religiosità sia della parte richiedente sia della parte promessa in matrimonio.
§ 2. Devono essere acquisiti agli atti i documenti di battesimo o di professione di fede o ambedue.
art. 23. - Completata l'istruzione, il giudice istruttore trasmetta tutti gli atti, omettendone la pubblicazione, accompagnati da una opportuna relazione al difensore del vincolo: è suo compito scoprire le ragioni, se ve ne fossero, che si oppongono allo scioglimento del vincolo.
art. 24. - § 1. Il Vescovo, ricevuti tutti gli atti, esponga il parere circa la petizione: in esso sia precisato dettagliatamente se sono state adempiute tutte le condizioni per la concessione della grazia, in particolare se siano state prestate le cauzioni di cui all'art. 5.
§ 2. Siano esposte le motivazioni che potrebbero consigliare la concessione della grazia, aggiungendo sempre se la parte richiedente abbia già attentato in qualunque modo un nuovo matrimonio o viva in concubinato.
art. 25. - § 1. Il vescovo trasmetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede tre copie di tutti gli atti riprodotti a stampa, unitamente al proprio parere e alle osservazioni del difensore del vincolo, completati con l'indice della materia e il sommario.
§ 2. Si provveda anche a far sì che gli atti della causa, redatti nella lingua e nello stile del luogo, siano tradotti in una delle lingue accolte nell'ordinamento della Curia Romana, allegando una dichiarazione sotto giuramento che ne garantisce la fedele versione e trascrizione.
Norme Potestas Ecclesiae alle quali attenersi nell'istruire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale "in favorem fidei", 30 aprile 2001, Città del Vaticano 2001