Studio Legale
avv. Angelo Coccìa
Patrocinio in Cassazione, avanti al Tribunale della Rota Romana e al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Civile - Penale - Canonico
Diritto Penale
Il giudizio abbreviato
Con il giudizio abbreviato l' imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salva la facoltà di richiedere una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria (c.d. abbreviato condizionato). La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (art. 438 c.p.p.).
Il patteggiamento
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Sono esclusi dall'applicazione del patteggiamento i procedimenti per delitti particolarmente odiosi ...
La costituzione di parte civile
Nel processo penale una delle parti attive può essere la persona che dal reato commesso abbia subito un danno di qualsiasi genere (c.d. persona offesa). Tuttavia la persona offesa dal reato proprio per potere partecipare attivamente tramite un procuratore nel processo, e dunque oltre a deporre anche a potere presentare propri testimoni, controinterrogare gli altri testi, a presentare conclusioni scritte e potere discutere al termine dell’istruttoria, nonché figurare nella sentenza come beneficiaria di una provvisionale ovvero di una somma a titolo di risarcimento del danno, deve obbligatoriamente costituirsi parte civile tramite un difensore con procura speciale. (art. 76 c.p.p.)