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Il patteggiamento

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Sono esclusi dall'applicazione del patteggiamento i procedimenti per delitti particolarmente odiosi relativi a Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (600 bis c.p.) Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.), Pornografia virtuale relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico (600 quater 1, c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 quinquies, c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.), Violenza sessuale (609 bis, c.p.), Atti sessuali con minorenni (609 quater c.p.), Violenza sessuale di gruppo (609 octies c.p.), Sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.), Associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.), delitti con finalità di terrorismo, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell' articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 .La parte, nel formulare la richiesta, puo` subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo` essere concessa, rigetta la richiesta. (Art. 444) La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.Il reato e` estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e` stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e` comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (cf. art. 445 c.p.p.). Nell'udienza prevista dall'articolo 447 c.p.p., nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444 c.p.p., comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.In caso di dissenso, il pubblico ministero puo` proporre appello; negli altri casi la sentenza e` inappellabile .

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