Studio Legale
avv. Angelo Coccìa
Patrocinio in Cassazione, avanti al Tribunale della Rota Romana e al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Civile - Penale - Canonico
Forma canonica
Il sacerdote che non abbia i requisiti formali di delega per assistere al matrimonio può determinare una causa di nullità per difetto di forma canonica.
Il can. 1108 del codice di diritto canonico contiene gli unici requisiti che si richiedono – oltre allo scambio del consenso da parte dei coniugi – per la valida celebrazione (in forma ordinaria) del matrimonio: esige la presenza del teste qualificato e di due testimoni comuni. Mentre il Codice contiene diverse previsioni per il teste qualificato, non offre invece ulteriori specificazioni per i testi comuni. Non si richiede né la condizione di battezzato e neanche la maggior età. È sufficiente che possiedano la capacità naturale di rendere testimonianza di quanto accade davanti a loro: basta che siano in grado di percepire e dar fede della celebrazione avvenuta, alla quale partecipano, ma non è necessario che partecipino formalmente, in quanto testimoni. I testimoni infine non devono porre alcun atto specifico.
Per il teste qualificato invece si prevede –oltre al possesso della "facoltà", – una funzione attiva: il § 2 dello stesso can. 1108 aggiunge che l’assistenza propria del teste qualificato consiste nella presenza attiva: chiede la manifestazione del consenso e la riceve in nome della Chiesa. Tale assistenza attiva è più sostanziale che formale: ciò che conta è che realmente abbia svolto liberamente e volontariamente il ruolo di interpellatore e ricevitore del consenso, indipendentemente delle parole o del rito eseguito a) Testi qualificati con facoltà originaria (autorizzato “ex lege”) sono il parroco e l’Ordinario del luogo, unici competenti ad assistere ai matrimoni celebrati entro il loro territorio; al parroco va assimilato il quasi parroco del can. 516 § 1, l’amministratore parrocchiale del can. 540 § 1, i presbiteri cui sia affidata in solidum la cura pastorale di una o più parrocchie (cann. 517 § 1 e 543 § 1) e il vicario parrocchiale (sia della parrocchia vacante che in caso di semplice assenza del parroco; cfr. cann. 541 § 1 e 549).