Studio Legale
avv. Angelo Coccìa
Patrocinio in Cassazione, avanti al Tribunale della Rota Romana e al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
Civile - Penale - Canonico
Difetto di discrezione di giudizio
L'incapacità consensuale attiene anche coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente. Il soggetto in questo caso non è in grado di valutare dal lato pratico, gli effetti del matrimonio che sta per contrarre, sia in relazione a se stesso sia in relazione al coniuge. L'incapacità intellettiva valutativa relativa al matrimonio stesso o al futuro coniuge, che deve essere derivante da grave discrezione di giudizio, si traduce in una incapacità di scegliere quel determinato matrimonio ovvero quel determinato partner come coniuge. La discrezione di giudizio è dunque una maturità psicologica proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio. Detta discrezione è intesa come una maturità psicologica non comune e la sua mancanza può essere definita come immaturità, anche di tipo affettivo.