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Costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile

 

Generalità. Nel processo penale una delle parti attive può essere la persona che dal reato commesso abbia subito un danno di qualsiasi genere (c.d. persona offesa). Tuttavia la persona offesa dal reato proprio per potere partecipare attivamente tramite un procuratore nel processo, e dunque oltre a deporre anche a potere presentare propri testimoni, controinterrogare gli altri testi, a presentare conclusioni scritte e potere discutere al termine dell’istruttoria, nonché figurare nella sentenza come beneficiaria di una provvisionale ovvero di una somma a titolo di risarcimento del danno, deve obbligatoriamente costituirsi parte civile tramite un difensore con procura speciale. (art. 76 c.p.p.).

 

Formalita` della costituzione di parte civile. La dichiarazione di costituzione di parte civile e` depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita`:a) le generalita` della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita` del suo legale rappresentante;b) le generalita` dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;e) la sottoscrizione del difensore. Se e` presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e` eseguita la notificazione. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile. (art. 78 c.p.p.)

 

Termine per la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile puo` avvenire per l' udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. relativi alla costituzione delle parti in giudizio.Il termine suddetto e` stabilito a pena di decadenza. e se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine, e cioè dopo i sette giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento, la parte civile non puo` avvalersi della facolta` di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Art. (79 c.p.p.). Il difensore delle altre parti privateLa parte civile, come anche il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. La procura speciale puo` essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte e` certificata dal difensore.La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e` espressa volonta` diversa. Il difensore puo` compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo` compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore. (art. 100).

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