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Nullità matrimoniale: costi economici

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Costi economici

Opinione comune è quella per cui la causa di nullità matrimoniale canonica  occorra spendere cifre iperboliche.

 

A questo proposito preme osservare che la Conferenza Episcopale Italiana emette periodicamente dei provvedimenti con cui stabilisce un tariffario per i tribunali e gli avvocati. L'ultima determinazione promulgata il 3 dicembre 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 stabilendo il seguente tariffario:

 

I costi processuali si compongono di due voci:

 

A) Le spese per il Tribunale. La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in € 525. La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma di € 262,50.

 

B) Le spese per l'avvocato L’onere economico comprende due voci: l’onorario e le spese vive.

- Onorario per il patrocinio nel processo di primo grado con rito ordinario: 

Consulenza e studio

Fino a € 250,00

Fase introduttiva, con raccolta ed esame degli elementi probatori, fino alla incardinazione della causa o alla costituzione della parte convenuta (sono comprese in questa fase le attività per la riassunzione della causa)

da € 480,00 a € 650,00

Fase istruttoria fino al decreto di conclusione in causa (in questa fase sono comprese le cause incidentali e le rogatorie)

da € 640,00 a € 1.200,00

Fase dibattimentale fino al provvedimento con il quale termina il giudizio di primo grado

da € 480,00 a € 900,00

* * * 

- Onorario per il patrocinio nel processo di secondo grado  con rito ordinario

Da € 650,00 € 1.300,00

                        * * * 

Onorario del procuratore (se distinto dall’avvocato) nel processo di primo grado

€ 350,00

 

Spese vive: si intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio.

Le condizioni di indigenza. Le parti possono chiedere al tribunale la riduzione o l’esenzione dal versamento della tassa giudiziaria. Le parti possono anche chiedere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio. Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.

 

Le cause dinnanzi alla Rota Romana. Le cause dinnanzi alla Rota Romana, a seguito del rescritto del Papa del 7 dicembre 2015, sul compimento  ed osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, sono possibili sia con l'avvocato d'ufficio nominato dal Tribunale in regime di gratuito patrocinio, che con i vigenti  tariffari professionali con patrono di fiducia.

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